Art. 3.
(Finanziamento a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali).

      1. Considerata la priorità rappresentata dal perseguimento degli obiettivi della presente

 

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legge, per l'approvazione dei programmi e dei progetti che ad essa fanno riferimento, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è destinata una quota di 36.151.983 euro per l'anno 2006 e di 103.291.380 euro a decorrere dall'anno 2007 per il finanziamento del Fondo.
      2. Le quote del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di cui al medesimo comma 1 e sono ripartite annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le regioni proporzionalmente alla presenza dei giovani sul territorio.
      3. Una percentuale pari al 70 per cento della quota annuale di cui al comma 2 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità di cui agli articoli 6 e 7; una percentuale pari al 5 per cento è riservata per il funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5. La restante percentuale, pari al 25 per cento, è riservata alle attività dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili di cui all'articolo 4.